MAGAZZENO STORICO VERBANESE
... a partire da un'idea di Giovanni Andrea Binda (1803-1874)
Il Magazzeno Storico Verbanese conta oggi circa cento soci. L’associazione, dopo essersi fondata il 9 dicembre 2001 con uno statuto discusso, approvato e sottoscritto da tredici soci fondatori, e depositato presso l’Ufficio del Registro di Verbania, ha voluto percorrere un cammino di revisione di tale statuto e di allineamento alle norme in vigore a partire dal 2009.
Pertanto, dopo una fase di stesura e valutazione dei testi durata alcuni mesi, nell’aprile 2012 è stato approvato dall’assemblea dei soci il nuovo statuto sociale, che è stato depositato e viene pubblicato qui di seguito, con la prima pagina dell’originale riprodotta.
Il direttivo del sodalizio è costituito da nove membri eletti dall’assemblea dei soci. Attualmente sono in carica, per il triennio 2019-2021 i signori:
Lara Maria Rosa Barbieri, consigliere
Roberto Bellosta, consigliere
Andrea Brunoni, consigliere
Valerio Cirio, consigliere
Danilo Minocci, consigliere
Fabrizio Pagani, consigliere e presidente
† Carlo Alessandro Pisoni, consigliere e segretario
Ivan Spadoni, consigliere
Roberto Troubetzkoy, consigliere
Nel seguito viene pubblicato lo statuto del MSV, approvato dai soci nella riunione assembleare tenutasi presso l’Hotel Il Chiostro di Verbania Intra il 29 aprile 2012.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
DI PROMOZIONE SOCIALE
“MAGAZZENO STORICO VERBANESE”
TITOLO I.
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1. È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione culturale con finalità di promozione sociale “Magazzeno Storico Verbanese” con sede presso lo studio commerciale tributario Exante Consulting S.a.s. di Dott. Carlo Dell’Orto, Piazza Giacomo Matteotti 7, 28922 Verbania.
La durata dell’associazione “Magazzeno Storico Verbanese”, più avanti chiamata per brevità associazione, è illimitata.
L’associazione può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
Art. 2. L’associazione non persegue fini di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita che sia utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
TITOLO II.
Finalità – Attività
Art. 3. L’associazione si propone la raccolta, organizzazione e pubblicazione di informazioni culturali di qualsiasi natura e genere legate al territorio del bacino del lago Maggiore, con prevalente diffusione delle stesse a mezzo del sito internet http://www.verbanensia.org.
Art. 4. Per la realizzazione diretta ed indiretta delle proprie finalità, come definito nel precedente articolo 2, l’associazione potrà organizzare incontri, manifestazioni aperte all’intera cittadinanza, curare l’edizione di stampe periodiche e non, ed effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, ora artt. 143 e seguenti del medesimo testo unico, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti; potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione potrà effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
TITOLO III.
Soci
Art. 5. Possono diventare soci dell’associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che ne condividano le ispirazioni di fondo e gli scopi, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
L’associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modi e termini di cui ai successivi articoli. Chiunque voglia aderire all’associazione è tenuto a presentare apposita domanda scritta, secondo modi e termini contenuti nel presente statuto.
TITOLO IV.
Assunzione della qualifica di socio
Art. 6. Il numero di soci è illimitato.
Art. 7. Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza; espressa volontà a far parte dell’associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente statuto e dei regolamenti approvati dall’assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell’interessato non saranno prese in considerazione.
Art. 8. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, assunta nella prima riunione seguente alla presentazione della domanda, che provvederà a comunicarlo all’interessato.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di giudicare in merito all’opportunità o meno di accogliere le domande d’associazione avendo come fine il bene dell’associazione ed il perseguimento dei suoi scopi statutari.
Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
In questo caso l’aspirante socio entro trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Il giudizio dell’assemblea in materia è definitivo ed inappellabile.
TITOLO V.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i luoghi di ritrovo dell’associazione, di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione ed a parteciparvi.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
Art. 10. Tutti i soci sono tenuti:
1) all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
2) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all’interno del locali di riunione e a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
4) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo i modi ed i termini fissati dall’assemblea.
TITOLO VI.
Perdita della qualifica di socio
Art. 11. I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:
1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali altre quote stabilite dall’assemblea dei soci;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Art. 12. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.
Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
Il provvedimento di espulsione o di radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all’assemblea dei soci, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.
Art. 13. La perdita della qualifica di socio consegue anche per:
1) morte del socio;
2) dimissioni volontarie. Il socio dimissionario deve inviare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 8 giorni.
Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
TITOLO VII.
Organi sociali
Art. 14. Gli organi sociali dell’associazione sono:
1) L’assemblea dei soci
2) Il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VIII.
Assemblea dei soci
Art. 15. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo riunito in seduta. Tale delibera stabilisce il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un’ora dopo la prima.
La convocazione avviene con avviso scritto ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, presso la residenza comunicata nella domanda di adesione, o anche via e-mail all’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dal socio anche in momento successivo. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo delle due convocazioni, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 16. L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’assemblea, sia in sessione ordinaria, sia straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano presente.
Il Segretario – Economo svolge le funzioni di segretario dell’assemblea.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifici problemi.
Art. 17. Le deliberazioni dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti, eccetto che per quanto disposto dal successivo articolo 21.
È consentita l’espressione del voto per delega, con un massimo di tre deleghe per socio presenziante all’assemblea; non è ammesso il voto per corrispondenza.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo diversa decisione del Presidente dell’assemblea.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda; nel caso di votanti delegati da soci che non partecipano personalmente, vengono fornite ai delegati un numero di schede pari al numero di deleghe valide esibite e verificate dal segretario di assemblea.
Art. 18. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 19. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 20. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Art. 21. L’assemblea in sede ordinaria:
1) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
3) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l’eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
4) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
5) determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
6) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
7) decide sui ricorsi dei soci e degli aspiranti soci ai sensi degli articoli 8 e 12;
8) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
9) delibera su ogni altra questione ordinaria e straordinaria ad essa riservata dalla legge.
Di ogni riunione di Assemblea deve redigersi apposito verbale, anche in forma sintetica, purché siano rinvenibili il luogo e l’ora dell’adunanza, l’identità dei partecipanti, gli interventi che ciascuno chieda espressamente di verbalizzare, i testi precisi delle delibere adottate e il risultato delle votazioni.
Art. 22. L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci. In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta. L’assemblea in sede straordinaria:
1) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
2) delibera le modificazioni del presente statuto;
3) delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
4) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge.
Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
TITOLO IX.
Consiglio Direttivo
Art. 23. II Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dall’associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente ed il Segretario – Economo è composto da cinque a nove membri eletti tra i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti fra i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 24. I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente a maggioranza assoluta.
Art. 25. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
2) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
3) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
4) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendolo all’assemblea dei soci;
5) deliberare in merito all’attuazione del programma di attività approvato dall’assemblea dei soci;
6) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;
7) determinare l’eventuale delega della cura degli aspetti di natura specialistica inerenti l’attuazione degli scopi statutari dell’associazione ad uno o più Comitati Tecnici (permanenti o temporanei) la cui struttura e natura delle attività verrà caso per caso definita dal Consiglio Direttivo;
8) nominare un eventuale coordinatore per ciascun Comitato Tecnico, su proposta dei membri dello stesso, al quale affidare l’esecuzione degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Tecnico e la loro traduzione operativa per la parte che coinvolge più direttamente competenze specialistiche; ed in tal caso precisare i compiti di tale coordinatore;
9) predisporre tutti gli eventuali altri regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
10) decidere in merito all’apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;
11) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
12) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo all’inizio del proprio mandato ha inoltre il compito di eleggere tra i propri componenti il Presidente, sul quale conserva potere di revoca per giusta causa, potendosi già da oggi concordare sulle seguenti fattispecie esemplificative, ancorché non esaustive:
a) grave malattia che comporti l’impossibilità a espletare il mandato affidatogli
b) assenza prolungata per cause di forza maggiore
c) comportamento contrario agli scopi o ai regolamenti dell’associazione
In caso di revoca o dimissioni del Presidente Il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova elezione.
Art. 26. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri. In questi ultimi due casi il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni.
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei Consiglieri presenti, qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano presente.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In seno al Consiglio non è ammessa delega di voto.
Il Consiglio può eleggere al proprio interno Consiglieri delegati alla gestione di specifici affari. Essi agiranno in autonomia organizzativa ma non decisionale, dovendo ogni decisione che li veda rappresentare l’associazione presso terzi essere specifica-tamente assunta preventivamente dal Consiglio.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario – Economo; il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario di seduta.
Art. 27. L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica.
Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario il Consiglio Direttivo provvede designando il primo dei non eletti espressi tra i soci ordinari. Ove il numero di Consiglieri in carica scenda al di sotto del numero di cinque componenti, l’intero Consiglio dovrà essere rieletto.
Art. 28. II Presidente è il rappresentante legale dell’associazione, nonché presidente dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l’associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, facendosi tramite delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza; è autorizzato a sottoscrivere mandati di pagamento per conto dell’associazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Art. 29. Il Presidente, fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, esercita i seguenti poteri:
1) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
2) assume diritti ed obblighi per conto dell’associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
3) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze ad uno o più Consiglieri;
4) sceglie tra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario – Economo, sovrintende alla sua attività e la controlla;
5) stabilisce di concerto con i Comitati Tecnici in essere quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’associazione, sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio Direttivo;
6) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’associazione con gli altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
7) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.
Art. 30. Il membro più anziano del Comitato Direttivo rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Art. 31. II Segretario – Economo è scelto dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, fra i membri dello stesso Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Economo dirige gli uffici di segreteria dell’associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario-Economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 196/2003 e successive modificazioni.
Il Segretario-Economo è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza, con il consenso scritto del Presidente dell’associazione. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve dare conto al Consiglio Direttivo almeno annualmente o su semplice richiesta verbale circa le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione nello svolgimento dell’attività sociale. Il Segretario-Economo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, insieme ad un’apposita relazione illustrativa. Il Segretario-Economo può essere revocato dall’incarico dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
TITOLO X.
Patrimonio dell’associazione
Art. 32. II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dagli avanzi di gestione;
4) da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione e stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell’associazione. Tale quota è trasmissibile solo mortis causa per le persone fisiche e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 33. Le entrate sociali sono costituite:
1) dalle eventuali quote associative;
2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell’articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, ora n.143 e seguenti del medesimo testo unico;
3) dai proventi delle iniziative assunte dall’associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
4) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
5) dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
6) da ogni ulteriore entrata derivante all’associazione a qualsiasi legittimo titolo. Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
TITOLO XI.
Esercizio sociale
Art. 34. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario – Economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
TITOLO XII.
Scioglimento dell’associazione
Art. 35. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 21, per i seguenti motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini (e cioè qualora il numero di soci sia minore di nove, necessari ad esprimere il Consiglio Direttivo)
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà depositato in amministrazione ad un legale scelto dal Consiglio di Direzione; il legale si impegnerà per iscritto a preservare intatto ed eventualmente ad aumentare il patrimonio nel periodo di deposito, in attesa di destinarlo ad enti o associazioni senza fini di lucro che perseguano le medesime finalità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
TITOLO XIII.
Norma di rinvio
Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nei regolamenti interni. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia, e ad altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni senza scopo di lucro.
Verbania, 29 aprile 2012
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